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Tetto massimo percentuale per le esecuzioni delle P.I.P.P.
nel corso della riunione del Comitato Regionale ex art. 24 del 02 agosto è stato ripristinato il tetto massimo individuale per le PIPP. Esso è stato fissato al 14% dello stipendio lordo limitatamente alle voci 1, 2, 9 art. 58 del vigente ACN (quota capitaria, quota ad personam, quota under 6 anni). Non rientrano nel calcolo della quota percentuale le prestazioni di screening (Boel test, Ambliopia, Test per l’acutezza visiva) né i compensi relativi all’esecuzione di vaccinazioni praticate in corso di campagne (es. antinfluenzale) o progetti regionali e/o aziendali. Nell’area sindacale è consultabile la nota regionale in proposito, inviata alle ASL.


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